Art. 29 Commissioni di Disciplina
1. Nell'ambito dei principi fissati dal precedente art. 3, le Commissioni di Disciplina sono competenti a giudicare le infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e di ogni altra norma associativa dagli associati arbitri e dirigenti e, per questi ultimi, ad eccezione di quelli eletti dall'Assemblea Generale, dei componenti del Comitato dei Garanti e dei componenti degli Organi di Disciplina Nazionale che sono sottoposti al giudizio degli Organi federali.
2. Le Commissioni di Disciplina sono composte da un Presidente, da un Vice Presidente e da un numero di componenti, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, fissato dal Comitato nazionale, tenuto conto delle effettive esigenze.
3. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti delle Commissioni di Disciplina Nazionali e delle Commissioni di Disciplina Regionali sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA e devono essere scelti tra gli arbitri benemeriti o osservatori arbitrali.
4. Le Commissioni di Disciplina giudicano con la partecipazione del Presidente e di almeno due componenti, convocati dal presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal componente con maggiore anzianità arbitrale o in caso di pari anzianità da quello di maggiore età.
5. Alle riunioni delle Commissioni di Disciplina partecipa un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, anche tra i componenti della Commissione.
6. Le decisioni delle Commissioni di disciplina hanno effetto solo in ambito AIA.