Art. 29 - Costi - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV
1. Le spese per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi di attività delle strutture territoriali sono effettuate, in analogia con la Federazione centrale, secondo le norme del presente Regolamento e delle relative disposizioni di attuazione e in base alle determinazioni adottate dai Comitati Territoriali medesimi nei limiti degli stanziamenti previsti dal Preventivo economico assestato, approvato dal Consiglio Federale.
2. Le spese in conto capitale potranno essere effettuate con fondi assegnati al Comitato Territoriale dal Consiglio Federale, con motivazione specifica, oppure utilizzando fondi propri del Comitato, fermo restando che, ai fini del raccordo con lo stato patrimoniale della Federazione, dovrà essere previsto il consolidamento a fine esercizio, in base al principio della unicità del patrimonio.
3. I Comitati Territoriali, in analogia alla Federazione centrale, provvedono al pagamento delle spese mediante assegni, bonifici, utilizzo di carte di credito autorizzate e servizi di cassa interni con le modalità previste nel precedente art.19 del presente regolamento.