Art. 29 - Fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento
1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.