Art. 29 I “non professionisti”

1. Sono qualificati "non professionisti" i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.

1.bis ABROGATO.

2. Per tutti i "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter e 94 quinquies e e 94 septies, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori e alle calciatrici tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., e alle calciatrici e allenatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici di Calcio femminile, ai giocatori e alle giocatrici di Calcio a 5 tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.