Art. 29 - Istituzione - FIPAV -
1. Presso la FIPAV sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
1. Presso la FIPAV sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.