Art. 29 – Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive

1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate.

3. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.

4. Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

4-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.

5. Le società ed associazioni sportive, e in particolare quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

6. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

6-bis. Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981,n. 91, e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali.