Art. 29 Preparatori Atletici

1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.

2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico- atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.

3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tesseramento dei Preparatori Atletici è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport e del titolo UEFA C o UEFA B.

5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico.

7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

Il comma 3 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.