Art. 29 – Procedimento a seguito di cancellazione

1. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro federale, disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal Regolamento Federale, è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il relativo procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall'art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

2. Ai casi di cancellazione non si applica, pertanto, il procedimento previsto al Titolo III del presente Regolamento.