Art. 29 Requisiti, incompatibilità e gratuità
1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale, possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali. 1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
1 ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.
1 quater. Il soggetto radiato, anche se tesserato presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, è ineleggibile e non nominabile in relazione a qualsiasi carica e incarico.
2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.
3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.
4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.
5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.
7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.