ART. 29 RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI UFFICIALI

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, delle ammende irrogate dal Consiglio ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. A carico di tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle N.O.I.F. e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle N.O.I.F.