Art.3 – Cessazione dell'associazione alla FIPAV
1. L'associazione alla FIPAV di una società o associazione sportiva cessa:
a) per recesso;
b) per mancata riaffiliazione entro i termini previsti dai regolamenti federali;
c) per scioglimento volontario o derivante da un provvedimento dell'autorità giudiziaria statale che ne determini la cessazione dell'attività;
d) per inattività sportiva durante due stagioni sportive consecutive;
e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti previsti;
f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, comminata dagli organi giurisdizionali.
2. Contro la revoca dell'affiliazione la società o associazione sportiva può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.