Art. 3 – Documentazione al Campionato di Serie A2
1. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 dovranno far pervenire alla Commissione la seguente documentazione, sottoscritta in originale:
a) domanda di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, con relativa attestazione del versamento della quota di rinnovo (Mod.1);
b) domanda di prima adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, obbligatoria solo per le Società che non hanno fatto parte del Consorzio nella stagione 2022/2023, con relativa attestazione del versamento della quota di adesione (Mod.1 bis) e del corrispettivo a titolo di contributo di prima iscrizione deliberato dalla Lega per tale stagione sportiva (Mod.1 ter);
c) domanda di ammissione al Campionato di Serie A2 (Mod.2);
d) attestazione del versamento della tassa di iscrizione alla SuperLega da effettuare in FIPAV e documentazione attestante il versamento della tassa di affiliazione, di riaffiliazione e di eventuale acquisizione del titolo sportivo, per la stagione 2023/2024; tali versamenti dovranno essere effettuati a decorrere dal 1° luglio, giorni di apertura della nuova stagione sportiva e, comunque, entro e non oltre lunedì 3 luglio ore 12.00 (Mod. 3);
e) situazione patrimoniale e relativo conto economico redatto alla data del 30/04/2023 su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo o dal Revisore (Mod.4) corredata: a) dal verbale di Assemblea, ove esistente, di cui all'art. 2, comma 5, che precede; b) da un parerefornito dall'organo di controllo o dal revisore in ordine alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale. In caso di giudizio negativo, o qualora venga dedotta l'impossibilità ad esprimere un giudizio, dovrà essere depositata una successiva relazione con la quale l'organo amministrativo documenti e dichiari, sotto propria responsabilità, la sussistenza della continuità aziendale. Le sole società neopromosse dalla Serie A3 alla Serie A2, per le quali non sussisteva l'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore, dovranno depositare la situazione patrimoniale e relativo conto economico redatto alla data del 30/04/2023 su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di controllo o dal Revisore (solo ove nominato), ovvero dal Professionista che ha provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che apporrà anche il timbro dell'ordine di appartenenza (Mod.4) corredata dal verbale di Assemblea, ove esistente, di cui all'art. 2, comma 5 che precede;
f) dettaglio dei crediti e debiti esposti in bilancio, limitatamente alle tipologie indicate nello schema predisposto dalla Lega, con indicazione delle relative date di scadenza, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo o del Revisore (quest'ultima sottoscrizione non è obbligatoria per le società neopromosse dalla Serie A3 alla Serie A2) (Mod. 5 e Mod. 5 bis);
g) dettaglio, su moduli predisposti dalla Lega (Mod.6), degli eventuali debiti esistenti nei confronti dell'erario e, in particolare:
I. dei debiti non ancora scaduti alla data del 30/04/2023 con indicazione delle relative causali e date di scadenza, nonché dei debiti già scaduti alla stessa data;
II. degli eventuali debiti nei confronti dell'erario già scaduti alla data del 31/12/2022, ivi compresi quelli per i quali è ancora possibile il ravvedimento bonario;
III. degli eventuali debiti nei confronti dell'erario oggetto di rateizzazioni comunicate alle Commissione di Ammissione al Campionato nominate nelle stagioni sportive 2022/2023 e precedenti.
I moduli innanzi indicati dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo o dal Revisore (quest'ultima sottoscrizione non è obbligatoria per le società neopromosse dalla Serie A3 alla Serie A2). In caso di esistenza dei debiti indicati sub lett. g) II. e III. che precede il modulo dovrà essere corredato, alternativamente, o dalla documentazione comprovante il pagamento integrale di tali debiti, ovvero dalla documentazione attestante l'integrale rateizzazione di tali debiti, nonché il regolare e tempestivo pagamento delle relative rate scadute, oppure, dalla documentazione attestante l'apertura di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate (e/o con il suo Concessionario) per il disconoscimento del credito da quest'ultima eventualmente reclamato. In mancanza della suddetta documentazione le Società dovranno depositare, nei termini previsti dal presente articolo, una garanzia finanziaria, a favore della Lega, di importo pari al totale dei debiti sub nn. II. e III. per i quali non sia stata fornita idonea documentazione (ad esempio: totale debiti scaduti alla data del 31/12/2022 € 50.000,00; totale debiti relativi a vecchie rateizzazioni € 50.000,00; importo complessivamente rateizzato € 80.000,00; importo fideiussione € 20.000,00, maggiorato delle eventuali rate di dilazione scadute e non pagate), che sarà escussa nei termini e nelle modalità descritte dall'art. 5 (ii) del presente Regolamento, pena la non ammissione al Campionato Serie A2 2023/2024 (Mod. 8 bis);
h) copia del fascicolo relativo all'ultimo bilancio approvato dall'organo competente, come depositato presso il Registro delle Imprese, completo di Bilancio e Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di Controllo o del Revisore (ove esistente per le società neopromosse dalla Serie A3 alla Serie A2), verbale dell'Assemblea di approvazione del bilancio corredato dalle relative relazioni accompagnatorie (relazione del C.d.A.), nonché copia dell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata (la dichiarazione Iva non deve essere presentata dalle Società che abbiano optato nel precedente esercizio per il regime di cui alle Legge 398/91)(Mod.7);
i) garanzia finanziaria mediante deposito di garanzia bancaria a prima richiesta a favore della Lega (Mod.8):
- per le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 ai sensi della lettera a) delle premesse, anche a seguito di eventuale immissione o ripescaggio, di importo pari ad euro 50.000 (cinquantamila);
- per le Società cessionarie del titolo sportivo la garanzia finanziaria sarà di importo pari ad euro 100.000 (centomila) (Mod.8) senza possibilità di riduzione, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'art. 13, commi 11 e 17;
j) deposito della dichiarazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Lega, attestante l'elenco dei dirigenti tesserati, oltre al Presidente, incaricati ed aventi poteri a partecipare con diritto di voto alle Assemblee di Lega. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la relativa deliberazione autorizzativa del C.d.A. o dell'Assemblea (Mod.9);
k) visura camerale di data non antecedente il 30/04/2023 da cui:(i) si ricavino i nominativi dei possessori delle azioni, nel caso di Società costituite nella forma di S.p.A., o delle quote, nel caso di Società a responsabilità limitata; (ii) risulti che la società non sia in liquidazione o non abbia procedure concorsuali in corso, la natura giuridica della stessa, gli amministratori, i poteri degli stessi, il capitale deliberato e quello versato, l'Organo di Controllo o il Revisore (Mod.10);
l) copia del libro verbali dell'Organo di controllo (a cui vanno aggiunte le verifiche del soggetto incaricato del controllo contabile se diverso dai Sindaci) o del Revisore relativo agli ultimi 12 mesi (tale documento non è obbligatorio per le Società neopromosse dalla Serie A3 alla Serie A2) e copia delle eventuali delibere di Assemblea Straordinaria avvenute nel medesimo periodo (Mod. 11) ;
m) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto non è obbligatorio per le Società neopromosse dalla Serie A3 alla Serie A2) legislativo 196/03 e del GDPR UE 2016/179 redatta su apposito modulo fornito dalla Lega (Mod.12);
n) dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco - che dovrà essere omologabile nel rispetto dei regolamenti Lega/FIPAV - redatta su apposito modulo predisposto dalla Lega, sottoscritto sia dal proprietario e/o ente/soggetto gestore dell'impianto che dalla Società (Mod.13). La capienza dell'impianto di gioco, pari a minimo1.000 spettatori a sedere (senza possibilità di deroghe) dovrà essere attestata inderogabilmente con le modalità previste dall'apposito Regolamento di Lega, ovvero tramite deposito dell'attestazione di agibilità e/o del certificato della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli. Le Società neopromosse dalla Serie A3, per la sola stagione sportiva successiva alla promozione, potranno disputare le partite all'interno di impianti che, pur disponendo di una capienza minima inferiore a 1.000 posti, ma superiore a 600 posti, abbiano tutte le caratteristiche peculiari dei "palazzetti dello sport" descritte nel presente regolamento. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento per la omologazione degli impianti e campi di gioco, tale deroga sarà concessa solo in presenza di richiesta scritta, da inoltrare agli uffici della Lega entro il termine di ammissione al Campionato, motivata dalla necessità di consentire l'adeguamento dell'impianto.
o) dichiarazione in cui la Società si impegna, a pena di decadenza dall'ammissione al Campionato di Serie A, ad aver tesserato alla data del 30/09/2023 almeno 12 atleti di cui:
1. almeno sei a titolo definitivo;
2.almeno quattro che posseggano ciascuno una o più delle seguenti caratteristiche:
I. abbiano disputato, entrando effettivamente in campo, nell'ultima stagione sportiva almeno il 50% delle gare nel Campionato di precedente appartenenza della Società o nel Campionato in cui si chiede l'ammissione;
II. siano entrati in campo in almeno una partita ufficiale dei Campionati di SuperLega 2022/2023;
III. abbiano disputato, qualora si tratti di atleti provenienti da Federazione straniera, nella stagione precedente almeno il 50% delle partite del Campionato di massima divisione del Paese di appartenenza della Società per la quale aveva sottoscritto il precedente tesseramento;
IV. siano effettivamente entrati in campo in almeno una partita ufficiale della nazionale seniores di appartenenza nella stagione 2022/2023 (inteso fino al 30/09/2023);
La perdita di uno dei requisiti previsti sub 1) e 2) del presente punto, sia all'inizio che durante il Campionato, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento. (Mod.14);
2. La Commissione, nel caso in cui dall'esame dei documenti depositati emergessero dati incompleti e/o contraddittori, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società.