Art. 3 – Doppio Incarico: effetti e rimedi.

1. L'Allenatore che incorre nel divieto del "doppio incarico" non può essere contrattualizzato da una Società di Serie A per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla fine della prima stagione sportiva disputata con la Squadra Nazionale. (4)

2. La società è tenuta ad applicare nei confronti dell'Allenatore che incorre nel divieto del "doppio incarico" i rimedi pattuiti a livello contrattuale, ivi compresa la cessazione del rapporto.
Nel caso in cui la Società decida di instaurare o proseguire nel rapporto contrattuale nonostante il verificarsi della fattispecie del "doppio incarico" si darà luogo all'applicazione, nei suoi confronti, delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

4 Esempio: un "Allenatore" sotto contratto con una Società di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019 che sottoscriva un contratto con una squadra Nazionale nel gennaio 2019 potrà essere contrattualizzato da un'altra società di serie A solo a decorrere dal 15 ottobre 2020. Se il rapporto con la Nazionale prosegue, invece, oltre tale data l'Allenatore potrà essere contrattualizzato subito dopo la cessazione del rapporto contrattuale con la squadra Nazionale.

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