Art. 3 – Garanzie Finanziarie alla Lega di Serie A1 e A2 Femminile 2023/2024
1. Come garanzia finanziaria possono essere accettate solo garanzie a prima richiesta costituite nelle forme di fideiussioni bancarie o di polizze fideiussorie prestate dai seguenti soggetti:
a) Banche autorizzate ai sensi del titolo secondo del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria o creditizia) cioè da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria;
b) primarie Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale, solamente se individuate attraverso un meccanismo di selezione da parte della Lega che dia al Consorzio le medesime garanzie delle fideiussioni bancarie;
2. Detta garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
a) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, ammende o quant'altro dovuto a qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del Giudice di Lega o degli Organi Giudicanti Federali, etc....) alla Lega, alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro 15 giorni dalla relativa messa in mora al fine di consentire la restituzione da parte della Lega di quanto dovuto alle Istituzioni sopra riportate;
b) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti vantati da Società di Serie A1 o di Serie A2 derivanti dalla cessione di diritti sulle prestazioni sportive o per indennità di svincolo di Atlete, documentati dall'esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, non pagate e non contestate trascorsi 60 giorni dalla scadenza;
c) nell'ammontare massimo garantito in caso di mancata partecipazione al Campionato successiva al provvedimento di ammissione o di ritiro volontario o per esclusione dal Campionato per provvedimento divenuto definitivo da parte degli Organi di Giustizia della FIPAV. In tale caso l'importo entrerà nella disponibilità della Lega;
d) nell'ammontaremassimogarantitoincasodimancatopagamentodel100% entro la data del 10 settembre 2023 dell'importo dovuto per la stagione 2022/2023 ai Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra. In tal caso la Lega provvederà ad assegnare la somma ai Tesserati. L'eventuale somma residua entrerà nella disponibilità della Lega;
e) nell'ammontare massimo garantito in caso di mancata iscrizione al Campionato (e/o non ammissione) 2024/2025, per qualsiasi causa, alcuna esclusa, ivi espressamente compresa la mancata iscrizione ai Campionati di Serie A determinata dalla retrocessione ai Campionati Nazionali di Serie B, salvo il deposito di liberatorie o documentazione attestante il pagamento totale dei Tesserati per la stagione 2023/2024 entro la data del 20 luglio 2024. In tal caso la Lega provvederà ad assegnare la somma ai Tesserati. L'eventuale somma residua entrerà nella disponibilità della Lega;
f) fino all'ammontare massimo garantito per ottenere il rimborso delle spese legali, nessuna esclusa, sostenute e documentate dalla Lega in casi di contenziosi o ricorsi del Consorziato, titolare della convenzione, che portano ad un esito negativo per quest'ultimo.
3. In caso di concorso di più creditori aventi titolo per una delle causali sopra indicate, la garanzia, una volta accertata la massa creditizia, verrà divisa nel seguente modo: si procederà, nell'ordine, prima alla liquidazione dei debiti verso la Lega, la Fipav, la Fivb e la Cev, e successivamente l'eventuale somma residua sarà ripartita pro-quota in proporzione al credito vantato.
4. Avvenuta l'escussione della garanzia finanziaria totale o parziale nel corso della stagione 2023/2024, la Società avrà 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Lega di avvenuto incameramento della somma escussa, per procedere al suo reintegro.
5. Il mancato reintegro comporterà il deferimento alla Federazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e/o sportive previste dai Regolamenti di giustizia della Fipav e dall'art.5 del presente Regolamento e la non ammissione al Campionato successivo.
6. La garanzia, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile fornito dalla Lega, dovrà essere a prima richiesta, con scadenza al 31/07/2024 e decorrenza dal 01/08/2023 e dovrà garantire i debiti assunti dalla Società richiedente l'ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera f).
7. Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti nei confronti dei soggetti previsti nei commi precedenti assunti nel periodo dal 31/07/2022 al 31/07/2023.
8. All'atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, anche tramite un controllo diretto con l'Ente Garante chiedendo conferma dell'emissione, la Lega restituirà le garanzie presso la stessa depositate relative alle stagioni precedenti. In caso di fideiussione bancaria non è necessaria la richiesta di conferma dell'emissione se la fideiussione è inviata direttamente dalla Banca via Pec con firma digitale sull'atto.