Art.3 – Tornei e gare autorizzate; avvertenze generali; competenza autorizzazione - FIPAV -

1. Tutti i campionati e tornei federali hanno la precedenza sui tornei e gare amichevoli. Pertanto, ogni autorizzazione si intende concessa con implicita salvezza degli impegni societari nei campionati e tornei federali. I limiti di competenza delle Commissioni Esecutive in campo e degli organi giurisdizionali territoriali, regionali e nazionali, per i provvedimenti disciplinari, sono quelli previsti dai regolamenti federali. Tutte le manifestazioni riguardanti le discipline federali devono essere preventivamente autorizzate dalla FIPAV.

2. Ai tornei e alle gare autorizzate possono partecipare soltanto le squadre degli associati regolarmente affiliati alla FIPAV.

3. La competenza a rilasciare l'autorizzazione appartiene:

a) al Consiglio Federale per le gare autorizzate ed i tornei internazionali tra rappresentative nazionali e per qualsiasi attività da svolgersi all'estero;

b) all'Ufficio Campionati Nazionali per le gare autorizzate ed i tornei tra squadre, escluse quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti a regioni diverse; stessa competenza anche nel caso di partecipazione di squadre di federazione straniera;

c) alla Commissione Organizzativa Gare Regionali per le gare autorizzate ed i tornei tra squadre, comprese quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti alla stessa regione ma di territori diversi;

d) alla Commissione Organizzativa Gare Territoriali per le gare autorizzate ed i tornei tra squadre, escluse quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti allo stesso territorio.

4. La domanda di autorizzazione dovrà contenere:

1) regolamento del torneo, indicazione degli eventuali impegni finanziari assunti e modalità di adempimento;

2) date di effettuazione, con l'indicazione degli eventuali orari e dei campi di gare;

3) richiesta di assistenza tecnico-arbitrale;

4) composizione della Commissione Esecutiva in campo (di cui un membro dovrà svolgere i compiti di Giudice Sportivo) i cui membri devono essere tesserati FIPAV.

5. Ai fini della concessione dell'autorizzazione l'organo competente deve valutare l'inesistenza di ogni circostanza che valga a screditare la disciplina sportiva della pallavolo e la FIPAV.

6. Ai tornei ed alle gare amichevoli si applicano, in quanto compatibili, le norme della successiva Sezione terza.

7. L'organizzazione di un torneo non autorizzato e la partecipazione allo stesso o ad una gara non autorizzata costituiscono infrazione disciplinare punibile sulla base delle norme del Regolamento Giurisdizionale.