Art. 3 - Associazione delle Società

1. Sono associate alla Lega Serie A le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee ad essere iscritte al Campionato di Serie A per avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni dei competenti organi federali. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire i seguenti documenti anche in applicazione del successivo art. 4.2, entro il termine fissato dal Consiglio:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'estratto aggiornato del libro dei soci e, in assenza del libro soci, certificato del Registro delle Imprese attestante la composizione della compagine sociale;

b) certificato del Registro Imprese, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio dei Revisori e di eventuali altri organi collegiali;

c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali;

d) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;

e) copia dell'ultimo bilancio approvato; 

f) copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di gioco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature, dal quale risulti l'agibilità per la presenza di un numero di spettatori come previsti dalle norme federali applicabili.