Art. 3 Collegio di Garanzia dello sport
1. La sezione relativa al Collegio di Garanzia dello Sport si articola in due aree.
2. La prima area, denominata "A.1.", contiene l'elenco dei soggetti qualificati a ricoprire le funzioni di componente del Collegio di Garanzia dello Sport all'esito della procedura disciplinata dal successivo articolo 6.
3. La seconda area, denominata "A.2.", contiene l'elenco dei componenti della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche, eletti con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 12 ter dello Statuto CONI.