Art. 3 Elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C.
1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea della FIGC.
2. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
3. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato.
4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio, può essere riconfermato e non può svolgere più di tre mandati.
5. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto federale.
6. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. I Consiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale.
Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.
Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario.
Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l'altro Vice Presidente. In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età.
7. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 6, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola.