Art. 3 Funzioni e obiettivi della FIGC


1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;

b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;

c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;

d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;

f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;

g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;

h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società;

i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;

j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;

k) l'emanazione di principi informatori per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;

l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;

m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;

n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.

2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.