Art. 3 – Il Registro federale degli Agenti Sportivi

1. Il Registro federale degli agenti sportivi si articola in:

a) sezione agenti sportivi;

b) sezione agenti sportivi stabiliti;

c) sezione dei soggetti sottoposti a provvedimento di annotazione, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7 del presente Regolamento;

d) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;

e) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile e diverso dalla censura;

f) elenco degli agenti sportivi domiciliati;

g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative;

h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio;

i) elenco delle società di cui almeno il socio e legale rappresentante sia agente sportivo, con l'indicazione dei soli soci agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

2. Le sezioni e gli elenchi del Registro federale devono indicare:

a) nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;

b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale;

c) nel caso di attività organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali: nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;

d) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi comunica alla Commissione CONI Agenti Sportivi ogni variazione inerente ai dati degli iscritti entro dieci giorni dalla notizia della stessa.

4. Il Registro federale è consultabile sul sito istituzionale della FIGC.