Art. 3 – Incompatibilità
1. L'agente sportivo non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.
2. L'agente sportivo non può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici.
3. L'agente sportivo non può avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC.
4. L'agente sportivo non può ricoprire cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero essere parte di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.
5. L'agente sportivo non può instaurare o mantenere rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.