Art. 3 L’Assemblea


1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.

2. L'Assemblea pertanto si riunisce:

a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo per:

1) l'elezione dei quattro membri del Consiglio Direttivo di propria competenza;

2) l'elezione del delegato assembleare e del delegato assembleare supplente in rappresentanza delle società non professionistiche della Divisione, nell'Assemblea della FIGC e nell'Assemblea della LND;

3) deliberare sulla proposta al Consiglio Federale in materia dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive e/o promopubblicitarie che interessano le competizioni cui partecipano tutte le Società della Divisione;

4) adottare ogni altra decisione che dovesse essergli rimessa dal Consiglio Direttivo. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.

b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di società che rappresentino i quattro quinti (4/5) dei voti e, in seconda convocazione, con la presenza delle società che rappresentino la maggioranza dei voti.
Ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, il voto delle società di Serie A vale 1,6, il voto delle società di Serie B vale 1.

4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta le società che rappresentino almeno due terzi (2/3) dei voti assembleari. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validatamente assunte con il raggiungimento della maggioranza di voti favorevoli delle società presenti, ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche.

8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9. Le delibere concernenti questioni di esclusiva pertinenza di una categoria, ivi compresa la proposta al Consiglio Federale dei criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi e/o promopubblicitari delle competizioni di esclusiva propria competenza sono assunte in riunioni assembleari riservate alle società appartenenti alla categoria interessata. Si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

10. Ai fini dell'elezione del Delegato assembleare e del Delegato assembleare supplente, partecipano all'Assemblea esclusivamente le società non professionistiche appartenenti alla Divisione Calcio Femminile.
Il Delegato eletto partecipa con diritto di voto all'Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC.

Lo stesso partecipa, altresì, quale Delegato della LND alle Assemblee federali.
Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

11. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.