ART. 3 LE SOCIETÀ
1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società devono essere depositati presso la Lega e non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto e le norme federali, nonché con il presente Statuto.
2. Le variazioni agli statuti sociali devono essere comunicate alla Lega in copia notarile entro venti giorni dal deposito dei relativi verbali presso il Registro delle Imprese. Parimenti, devono essere comunicati entro venti giorni tutti i mutamenti della compagine sociale. Il libro dei verbali di Assemblea ed il libro dei soci, se previsto, devono essere, a richiesta, messi a disposizione della Lega.
3. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo devono essere sottoscritti dal legale rappresentante oppure dai soggetti, indicati all'art. 2 co. 1 lett. c) e d) cui sono attribuite le relative autorizzazioni e i relativi poteri.
4. Salvo deroga del Consiglio, le società non possono essere rappresentate da soggetti che, nel corso della stessa stagione sportiva, hanno rappresentato altra società della stessa Lega. Il divieto posto dal presente comma non si applica nel caso in cui la rappresentanza di una società sia stata conferita ai sensi dell'art. 6 co. 4 lett. c).