Art. 3 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti
1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;
b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
6. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.
7. Al fine di conseguire risparmi di gestione, due o più Federazioni, d'intesa tra loro, possono costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.