Art. 3 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti - FIPAV -
1. Sono organi di giustizia presso la FIPAV:
a) Il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello;
b) Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la FIPAV o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura Federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la FIPAV è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la FIPAV, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
6. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la FIPAV, d'intesa con una o più Federazioni, può costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello.