art. 3 Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;
b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.


2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.


3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva e dai regolamenti federali. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti che ne compromettano o limitino l'indipendenza, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'operaretribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5 e al successivo art. 3bis, comma 3. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

6. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.