Art. 3 Organi e loro attribuzioni
1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. In caso di dimissioni o impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice Presidente più anziano di età.
2. Il Presidente del Settore Tecnico è responsabile di fronte al Consiglio Federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Federale nomina, sentito il Presidente del Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:
- un rappresentate designato dalla Divisione Calcio a 5;
- un rappresentante del Calcio Femminile, designato dal Presidente Federale, sentita la Commissione federale per lo sviluppo del calcio femminile ed il Presidente della LND;
- il Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili, maschili e femminili, della F.I.G.C.
6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.
7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore e dai tre Vicepresidenti del Settore.
8. Il Comitato Esecutivo:
a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento;
c. si riunisce - anche in conferenza telefonica e/o in video-conferenza - ogni qualvolta il Presidente del Settore tecnico e/o almeno due membri lo ritengano necessario.
9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente - e comunque con cadenza minima bimestrale - il Consiglio Direttivo formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.
10. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali, nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.
11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assiste il Segretario del Settore.
12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.