Art. 3 Potestà disciplinare
1 Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali.
2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'AIA per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40, commi terzo e quarto, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC.
3. La Procura arbitrale deve segnalare alla Procura federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della FIGC, nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso.