Art. 3 Principio di separazione dei poteri
1. Sono organi primari delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio federale;
c) il Presidente federale;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate, in relazione alla complessità della propria organizzazione, possono prevedere organi ulteriori.
3. Gli Statuti devono prevedere:
a) Almeno 4 riunioni all'anno del Consiglio federale. Il numero dei componenti del Consiglio federale, del quale possono far parte quali membri di diritto i Presidenti delle Leghe ove previsto, è fissato in dieci (in dodici per le Federazioni che hanno più di duemila società ed associazioni sportive affiliate ed in quattordici per le Federazioni che hanno più di tremila società ed associazioni sportive affiliate) più il Presidente e gli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito delle rispettive Federazioni sportive internazionali. Con deliberazione dell'Assemblea le Federazioni possono stabilire un numero inferiore. È consentito un numero superiore, fino a un massimo di venti componenti, più il Presidente e gli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricopertinell'ambito delle rispettive Federazioni sportive internazionali, per le Federazioni Sportive Nazionali con più di 7.000 società ed associazioni sportive affiliate". Le Federazioni non possono prevedere per gli Organi Territoriali un numero di componenti superiore a quello del Consiglio Federale.
b) Le funzioni ed i poteri che competono al Presidente ed al Consiglio federale (ed agli altri eventuali organi) in conformità ai principi ed ai criteri di seguito indicati. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico - sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Il Consiglio federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.
c) Le funzioni esclusive dei suddetti organi previste dagli statuti non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza dal Presidente federale e/o dai Consigli di presidenza in luogo del Consiglio federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile.
4. Gli statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate pluridisciplinari possono prevedere la nomina o l'elezione di Consigli di settore, aventi funzioni consultive e tecnico-organizzative rispetto al Consiglio federale.
5. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere la costituzione di Consulte con la partecipazione dei Consiglieri federali e dei rappresentanti dell'organizzazione territoriale regionale, presiedute dal Presidente federale.
6. Gli statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.
7. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non deve estendersi agli organi non connessi allo stesso sotto il profilo funzionale (in particolare organi di giustizia e Collegio dei revisori dei conti).