(Art. 3) Registro Nazionale degli agenti sportivi

1. Il Registro nazionale degli agenti sportivi si articola in:
a) sezione agenti sportivi;

b) sezione agenti sportivi stabiliti;

c) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;

d) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile e diverso dalla censura;

e) elenco delle società di cui almeno il socio e legale rappresentante sia agente sportivo, con l'indicazione dei soli soci agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento;

f) elenco degli agenti sportivi domiciliati e delle persone giuridiche attraverso cui è eventualmente organizzata l'attività ai sensi dell'art.19;

g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative;

h) elencodegliagentisportivipressoiqualisvolgerelamisuracompensativadeltirocinio; i) sezione annotazioni.

2. Le sezioni e gli elenchi del Registro devono indicare:

a) nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;

b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale;

c) numero del tesserino identificativo rilasciato dal CONI;

d) se l'attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali;

e) nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;

f) eventuali provvedimenti disciplinari.

3. Il Registro nazionale è consultabile sul sito istituzionale del CONI.