Art. 3 Regolamento degli agenti di calcio nazionali - Agenti FIFA -

1. Le associazioni affiliate dovranno attuare e far rispettare i regolamenti nazionali sugli agenti di calcio entro il 30 settembre. 

2. I regolamenti nazionali degli agenti di calcio disciplinano l'attività degli agenti di calcio nel territorio sotto la giurisdizione delle relative associazioni affiliate e si applicano a tutti gli accordi di rappresentanza che non hanno una dimensione internazionale. I regolamenti nazionali degli agenti di calciatori devono essere coerenti con il presente Regolamento. In particolare, devono:

a) incorporano per riferimento gli articoli da 11 a 21 del presente Regolamento; 

b) incorporare riferimenti a qualsiasi elemento obbligatorio del diritto nazionale; 

c) fornire la giurisdizione a un organismo di livello nazionale per la risoluzione di eventuali controversie come stabilito nel presente Regolamento; 

d) fornire la giurisdizione a un organismo di livello nazionale per l'adozione di misure disciplinari, come stabiliti nel presente regolamento. 

3. Le associazioni affiliate possono introdurre nei loro regolamenti nazionali degli agenti di calcio misure più severe di quelle stabilite negli articoli da 11 a 21 del presente Regolamento. Esse possono anche discostarsi da tali disposizioni qualora esse siano in conflitto con le disposizioni obbligatorie più severe della legge applicabile nel territorio dell'associazione affiliata. 

4. Su richiesta, le associazioni affiliate devono fornire alla FIFA una copia del regolamento nazionale degli agenti di calcio per la revisione.