Art. 3 Scioglimento del vincolo volontario degli atleti di Serie A Maschile

1. L'atleta che abbia concordato con l'affiliato la sottoscrizione del Vincolo Volontario potrà ottenerne lo scioglimento anticipato esclusivamente:

a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'affiliato vincolante;

b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'affiliato vincolante;

c) per consenso dell'affiliato vincolante;

d) per rinuncia all'iscrizione al campionato di Serie A (al quale aveva diritto) da parte dell'affiliato vincolante;

e) per ritiro dell'affiliato vincolante dal campionato di Serie A effettuato entro il termine del girone di andata;

f) per cessione del diritto sportivo da parte dell'affiliato vincolante (1*).

Tali fattispecie costituiscono causa di scioglimento anche del Vincolo Volontario sottoscritto da atleti (italiani e stranieri) extra Serie A.

2. Nei casi di cui all'art. 4 e 5 all'affiliato di precedente tesseramento è dovuto l'indennizzo calcolato sulla base di quanto previsto dall'allegato al presente regolamento, a condizione che lo stesso si iscriva ad un campionato non inferiore alla Serie B. Agli atleti (italiani e stranieri) extra Serie A non si applica il presente comma ove non sia stato ancora perfezionato il tesseramento federale.

3. Agli atleti sottoposti a vincolo volontario non si applicano le norme del regolamento affiliazione e tesseramento in tema di riscatto dal vincolo.

(1*) Comma abrogato: "per revoca della licenza ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Organico dei Campionati di Serie A maschile".