Art. 3 Scopo
1 - La L.N.D. coordina, indirizza e sviluppa l'attività sportiva calcistica delle società ed associazioni sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.
2 - Per il raggiungimento dei propri obiettivi la L.N.D.:
a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;
f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, attività di formazione dei Dirigenti di società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C.