Art. 3 Scopo

1 - La L.N.D. coordina, indirizza e sviluppa l'attività sportiva calcistica delle società ed associazioni sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.

2 - Per il raggiungimento dei propri obiettivi la L.N.D.:

a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;

b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;

c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;

d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;

e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;

f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;

g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, attività di formazione dei Dirigenti di società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;

h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C.