Art. 30 – Associazioni benemerite
2. Sono a vocazione sportiva quelle attività di ordine culturale, scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport, realizzate anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli.
3. Gli statuti di tali associazioni devono essere in armonia con i principi fondamentali del CONI, devono prevedere l'autonomia di bilancio e l'assenza dei fini di lucro e devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità.
3-bis. La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto delle Associazioni benemerite, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Associazioni, entro novanta giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto si intende approvato. Qualora le Associazioni benemerite non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento.
3-ter. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Associazioni benemerite.