Art. 30 Commissioni di disciplina di primo grado nazionali e regionali

1. Le Commissioni di Disciplina di primo grado deliberano in ordine alle infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e ad ogni altra norma associativa, ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e dalle corrispondenti norme dello Statuto federale.

2. La Commissione di Disciplina Nazionale è competente a giudicare in ordine:

a) alle violazioni disciplinari commesse dai componenti degli organi di disciplina regionale;

b) alle violazioni commesse da associati non sottoposti al giudizio degli Organi federali ed inquadrati quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Ispettivo, della Commissione Esperti Legali, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e dei Collegi dei Revisori Sezionali;

c) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionali laddove le infrazioni ascritte risultino connesse, oggettivamente o soggettivamente, con quelle attribuite agli associati di cui alla lettera b) del presente articolo;

d) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionale, qualora sussistano particolare ragioni di rilevanza, o particolari situazioni locali, che rendano necessario o opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza; in tale ipotesi, il provvedimento motivato del Presidente della Commissione di Disciplina Nazionale è comunicato al Presidente della Commissione di Disciplina Regionale originariamente competente, con facoltà, da parte di quest'ultimo, di proporre, nel termine perentorio di giorni dieci dal suo ricevimento, conflitto di competenza avanti la Commissione di Disciplina di Appello limitatamente alla verifica della sussistenza o meno dei predetti motivi di deroga alle comuni regole.

3. Le Commissioni di Disciplina Regionali sono competenti a giudicare delle infrazioni al presente regolamento e ad ogni altra norma associativa ascritte agli associati a disposizione degli Organi Tecnici periferici della propria regione, salvo quanto disposto nei commi precedenti e ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e della corrispondente norma dello Statuto Federale.

4. I Presidenti delle Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali, su istanza motivata della Procura Arbitrale, possono disporre, prima dell'atto di deferimento, la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a due mesi, dell'associato nei cui confronti sono in corso indagini, laddove la violazione disciplinare per la quale si procede sia di tale gravità da recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione ovvero renda necessaria, per concrete e specifiche ragioni, in via d'urgenza ed eccezionale, l'interruzione temporanea del rapporto associativo e dell'attività dell'associato.

5. A deferimento avvenuto il Presidente delle Commissioni di disciplina di primo grado, in considerazione della gravità delle violazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre con l'atto di contestazione la sospensione cautelativa dell'associato deferito sino alla conclusione del giudizio di primo grado.

6. I provvedimenti di sospensione cautelativa non sono impugnabili e comportano gli effetti previsti dall'art. 53, commi 2 e 3.