Art. 30 - Competenza dei Giudici Federali - FIPAV -
1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi nazionali o territoriali. Giudica altresì sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione Tesseramento Atleti.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale.