Art. 30 – Disposizioni finali

1. Il procedimento di disciplina è improntato alla libertà di forme.

2. Tutti i termini indicati nel presente Regolamento, tranne quello per il ricorso al Collegio di Garanzia, non sono da ritenersi a pena di inammissibilità.

3. I vizi formali dei provvedimenti vanno fatti valere con i mezzi di gravame.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio ai principi generali di diritto sostanziale e processuale.