Art. 30 I calciatori e le calciatrici dell'attività ricreativa
1. I calciatori/calciatrici che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati.
2. II vincolo di tesseramento per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.
3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese.