Art. 30 Medici Sociali
1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.
2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.
4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.
NORMA TRANSITORIA
I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.