Art. 30 - Preventivo Economico e Storni ai Programmi o Stanziamenti di Bilancio - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV
1. La gestione economica e finanziaria dei Comitati Territoriali si svolge in base al bilancio preventivo, predisposto e deliberato con le modalità previste nel precedente art.27.
2. Il preventivo economico e finanziario , deve essere approvato dal Consiglio Territoriale entro il 10 ottobre di ciascun anno, e trasmesso alla Segreteria Federale entro il termine stabilito alla Segreteria Generale, accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti Territoriale, per l'approvazione da parte del Consiglio Federale.
3. I bilanci preventivi dei Comitati Territoriali, redatti secondo lo schema tipo predisposto dalla Federazione, costituiscono componenti del bilancio preventivo della Federazione.
4. Le variazioni al preventivo economico, ivi compreso l'indispensabile acquisizione dell'avanzo economico di gestione dell'esercizio precedente definitivamente determinato, sono deliberate dal Consiglio Territoriale. La delibera di approvazione, accompagnata dalla Relazione del Presidente e del Revisore dei Conti Territoriale, deve essere tempestivamente trasmessa al Segretario Generale e sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale .
5. Le variazioni dei progetti, di attività e di spesa, che non modificano i programmi, sono deliberate dal Presidente Territoriale ed inviate per conoscenza al Revisore dei Conti territoriale ed alla Segreteria Federale.
6. Le variazioni di cui al precedente comma 5, devono essere ratificate dal Consiglio Territoriale nella prima riunione utile.