Art. 30 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:

a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dal direttore di gara in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;

b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A o di altre competizioni internazionali alle quali le Società Associate sono state autorizzate a partecipare;

c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi, il Presidente o l'Amministratore Delegato provvedono a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento;

d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva.

2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

3. Per le gare interrotte, le due Società Associate hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo fra le due Società Associate, o di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.

4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

5. Per le gare annullate il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.

6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla Società Associata ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La Società Associata ospitante deve inoltre versare le percentuali eventualmente spettanti alla Società Associata ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.

7. Il Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega Serie A stessa si svolgano a porte chiuse.

8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a rendere disponibile un campo ritenuto idoneo in altro Comune.