Art. 30 - Ricorso della parte interessata
1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
b) l'esposizione dei fatti;
c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.