Art.31 – Divieto di più vincoli alla FIPAV
1. L'atleta non può essere vincolato contemporaneamente con più associati, salva l'ipotesi del prestito.
2. L'atleta non può essere altresì vincolato con più associati nel corso di una medesima stagione sportiva, tranne:
a) le ipotesi di interruzione del vincolo a seguito di assorbimento, fusione o cessazione dell'affiliazione dell'associato con il quale sia legato da vincolo;
b) le ipotesi di scioglimento coattivo e di riscatto del vincolo;
c) le ipotesi di doppio trasferimento in relazione ai campionati nazionali di Serie A e B, maschili e femminili, limitatamente agli atleti che già abbiano preso parte ai campionati nazionali di Serie A.
3. La competenza ad accertare la sussistenza di vincoli plurimi appartiene all'Ufficio Tesseramento.
4. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento può essere proposto ricorso avanti alla Commissione Tesseramento Atleti secondo le disposizioni previste dal Regolamento Giurisdizionale.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce infrazione disciplinare. A tal fine i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento vengono trasmessi alla Procura Federale.
6. Espiata la sanzione disciplinare l'atleta è obbligato a riprendere la propria attività sportiva con l'associato per il quale sia stato riconosciuto valido il vincolo.