Art. 31 – Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

4. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI.