Art. 31 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria - che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento - abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.