ART. 31 GARE AMICHEVOLI, GARE DI ALLENAMENTO
1. L'autorizzazione per la disputa di gare amichevoli, che coinvolgono società della Lega, deve essere richiesta alla Lega dalle società almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse.
2. La società ospitante deve richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
3. Le società che, per la disputa di gare amichevoli, intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, anche appartenenti ad altra lega, devono richiedere alle leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla- osta delle società di appartenenza.
4. La Lega, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia.
5. Le società, nei sette giorni precedenti a gare di Campionato o di Coppa Italia che devono essere disputate in trasferta, non possono, senza il preventivo consenso della società contro la quale devono disputare tali gare, organizzare o partecipare a gare amichevoli che si svolgono a meno di 100 km dalla città nella quale deve aver luogo tale gara di Campionato o di Coppa Italia.
6. Le società non possono disputare gare amichevoli nella città ove nel medesimo giorno si svolgono gare ufficiali organizzate dalla Lega, salvo il caso si tratti di gare relative alla competizioni di cui all'art. 21 co. 1 lett. c), d), e) e f) del presente Statuto.
7. Per le gare amichevoli, anche con ingresso gratuito o a porte chiuse, le società devono corrispondere alla Lega i costi relativi alle spese di trasferta dell'arbitro e dei guardalinee.
8. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito e senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti del presente articolo.