Art. 31 I “giovani”
1. Sono qualificati "giovani" i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che all'inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici "giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice "giovane", è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto.
Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno della stagione in cui compiono il 18° anno di età, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.
La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.
La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento permane: a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società; b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.
Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.
Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.
Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine della quale sono liberi/e di diritto.