Art. 31 - Nomina degli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi - FIPAV -

1. I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) notai;

e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

2. I componenti degli Organi di Giustizia federale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono, ciascuno, di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori cinque membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare gli Organi di Giustizia federale in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 4 e il numero complessivo dei componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello aumenta nella misura corrispondente.

5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.