Art. 31 Operatori Sanitari

1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

NORMA TRANSITORIA

I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.