Art. 31 - Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni
1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 30, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.